Le nuove norme sul demanio marittimo

È fatto "obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione".

Come abbiamo visto, è – grazie al lavoro dei Verdi - quanto prevede l'ultima legge finanziaria (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251) approvata dal Parlamento, che ha introdotto (commi da 250 a 257) delle novità per quanto riguarda il demanio marittimo, i relativi canoni di concessione, e i diritti degli utenti.

L'accesso libero e gratuito alla battigia è una norma particolarmente importante, anche alla luce del fatto che l'accesso al mare in diverse zone del Paese è ormai un problema sociale. Buona parte del litorale è quasi totalmente privatizzato, e ci vogliono spesso diverse decine di euro per trascorrere una giornata al mare con la famiglia.

Oltre all'accesso gratuito alla battigia, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 251/257 troviamo ulteriori disposizioni, tra queste:
- le concessioni, possono avere durata superiore ai sei anni ma non possono andare oltre i venti anni; ( Norma confermata dal Governo Monti in attesa della revisione dellamateria entro 15 mesi da gennaio 2012)

- le Regioni nel predisporre i piani di utilizzo delle aree del demanio marittimo, devono "individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili" oltre a garantire le "modalità e la collocazione dei varchi necessari" all'ingresso libero in spiaggia. (norma è stata introdotta su proposta dei gruppi parlamentari Verdi;)

- le concessioni saranno revocate qualora il concessionario si renda responsabile, a partire dal 1° gennaio 2007, di gravi violazioni edilizie che costituiscano violazione degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

- gli adeguamenti dei canoni demaniali saranno calibrati sulla redditività delle singole aree;

- i canoni vengono ridotti del 50 per cento in caso di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportano una minore utilizzazione del bene;

- cambia anche il calcolo dei canoni di riferimento delle pertinenze demaniali per le superfici destinate ad attività commerciale: i canoni saranno calcolati in base al valore medio dell'osservatorio immobiliare;

- nuova articolazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei in due categorie (A e B) anziché nelle quattro (A, B, C e D) finora previste.
In pratica, vengono distinte due categorie: la A ad alta valenza turistica, e la B a valenza turistica normale, il cui accertamento è riservato alle regioni.
In mancanza di questo accertamento la norma stabilisce che rientrino altrimenti tutte nella categoria B.